Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies c.p.c., prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies..