Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 2) con il seguente:
2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare:
a) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, c.p.c., sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero;
b) prevedendo che il giudice possa dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati;
c) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato.