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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.100.

  Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
   2) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
   3) previsione dell'obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
   4) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;
   5) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al procedimento sommario di cognizione.