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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: tribunale della famiglia e della persona, con le seguenti: tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari;

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale per la persona i minorenni e le relazioni familiari:
    1) istituire il «tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari» e l'ufficio della «procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari», con sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati «tribunale per la persona» e «procura per la persona»;
    2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo, individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto del numero degli abitanti e del carico di lavoro;
    3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di viceprocuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;
    4) prevedere che in ambito civile il Tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di status personale, di processi separativi e di divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;
    5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;
    6) individuare i procedimenti nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista, con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, conformemente a quanto già attualmente previsto per i tribunali per i minorenni, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica da un giudice esclusivamente togato e quelli nei quali sia esercitata in forma collegiale con la composizione di un giudice togato e un giudice onorario;
    7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o allo svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, nonché in via esclusiva in alcuni tipi di procedimento o di attività istruttorie da individuare in sede di legislazione delegata in considerazione della natura del procedimento e delle attività istruttorie;
    8) prevedere che in ambito penale il Tribunale abbia competenza per i reati commessi da persone minori di diciotto anni;
    9) prevedere che in ambito penale il tribunale per la persona eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, tribunale del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);
    10) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;
    11) prevedere la possibilità, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona possa tenere udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;
    12) prevedere che, in ambito civile, il tribunale si avvalga della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;
    13) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;
    14) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;
    15) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;
    16) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere l'accorpamento di più distretti contigui ovvero disporre che i procedimenti di competenza del tribunale per la persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;
    17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e alla corrispondente sezione di corte di appello;
    18) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti;
    19) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 c.c. e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali;
    20) prevedere in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:
     20.1) nella fase preprocessuale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
     20.2) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
     20.3) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
     20.4) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);
     20.5) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
     20.6) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.