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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.095. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.095.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11-bis introdurre il seguente: «articolo 11-ter. – L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi dei provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492 bis c.p.c, o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore dei creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155 ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492 bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche Legge 21 gennaio 1994, n. 53».