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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.089. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.089.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

  2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita.

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall'avvocato, preliminarmente esperire alternativamente:
    a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
    b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
    c) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;
    d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
   b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati;
   c) al comma 5, le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».
  4. I commi 4, lettera d), e 5-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.