Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.
(Controversie individuali di lavoro).
1. Al primo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 416, con l'avvertimento che non costituendosi potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che sulla base di questi la causa potrà essere decisa nella stessa udienza, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i citati termini implica le decadenze di cui all'articolo 416».
2. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza».
3. Al primo comma dell'articolo 420-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza».
4. Il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è abrogato».
Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.