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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.063. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.063.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.
(Controversie individuali di lavoro).

  1. Al primo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 416, con l'avvertimento che non costituendosi potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che sulla base di questi la causa potrà essere decisa nella stessa udienza, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i citati termini implica le decadenze di cui all'articolo 416».
  2. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza».
  3. Al primo comma dell'articolo 420-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza».
  4. Il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è abrogato».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.