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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.055. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.055.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. All'articolo 335 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alte spese la parte che, in violazione dell'articolo 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.