Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.