stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.016. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.016.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:»

Art. 2

  l. L'articolo 145 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 145. – (Notificazione degli atti alle persone giuridiche). – La notificazione degli atti alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a un'altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si esegue a norma del primo comma nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del presente codice, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
  Se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo e del secondo comma per irreperibilità ovvero per trasferimento delle persone giuridiche ovvero delle società non aventi personalità giuridica, delle associazioni non riconosciute e dei comitati non risultante dai pubblici registri, l'ufficiale giudiziario deposita, per le persone giuridiche, la copia presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente secondo l'ultima sede legale riconosciuta. L'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di comunicare alla persona giuridica mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto deposito. La notifica si presume validamente eseguita trascorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o il comune.
  In tutti gli altri casi, l'ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata nell'articolo 19, secondo comma. Affligge altresì avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o della sede e dà notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
  Se la notificazione non può essere eseguita a norma del presente articolo, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».