Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2
1. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dalla parte costituita» sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le parti devono, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa successiva all'avvenuta allegazione».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».