Al comma 1, lettera a), al numero 3) premettere il seguente: 03) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, da scegliersi tra i liberi professionisti che diano garanzia di indipendenza e di imparzialità; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche; prevedere che detti esperti vengano ascoltati in contraddittorio con le parti; prevedere che in ordine ai compensi spettanti agli esperti ed alle spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico venga statuito ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile;.