Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3-bis) con il seguente:
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, individuare i casi in cui è possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice, ricorrere anche alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.