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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.442. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/03/2016  [ apri ]
1.442.

  Al comma 2, dopo la lettera h-ter), aggiungere la seguente:
   h-quater)
prevedere che per la compensazione delle spese di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile, il giudice possa compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parli o se ricorrono altre giuste ragioni esplicitamente indicate in motivazione quali, ad esempio, lo squilibrio reddituale od informativo fra le stesse.

vedi 1.010