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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.434. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2016  [ apri ]
1.434.

  Al comma 2, lettera h), numero 23), sostituire le parole: che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare con le seguenti: eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia;

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: prevedere che quando l'avvocato non può rendere la suddetta dichiarazione, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione è effettuata esclusivamente a mezzo del servizio postale, mantenendo l'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53; individuare i casi in cui attribuire all'avvocato il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale;