Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.