stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2016  [ apri ]
1.16.
inammissibile

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1.1.) istituire presso la procura generale l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori al quale sono attribuite:
   a) le competenze penali minorili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
   b) le competenze amministrative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
   c) le competenze di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980 ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e al Regolamento CE 2201/2003;
   d) l'attività di raccordo e contatto con le procure ordinarie circondariali per la predisposizione della tutela dei minori vittime di reati commessi sul territorio del distretto;

   e) le attività di indirizzo, raccordo e formazione delle agenzie sociosanitarie, scolastiche e di tutela dell'ordine territoriale in funzione preventiva del disagio, della dispersione scolastica e della devianza ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   f) le incombenze ispettive e di vigilanza su tutte le comunità di accoglienza per minori del distretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e in sostituzione dell'attività ispettiva attribuita al Giudice Tutelare;
   g) le competenze civili previste agli articoli 9 e 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 336 del codice civile, agli articoli 69 e 70 del codice di procedura civile e all'articolo 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui ai numeri 2-bis e 2-septies.3, lettera a);
   h) la competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti emessi dalle sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   numero 1-ter), sostituire le parole:
ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede con le seguenti: alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori e agli uffici autonomi del pubblico ministero presso la procura generale specializzati per la persona, la famiglia e i minori;
   sostituire il numero 1-quater) con il seguente:
    1-quater)
prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni soppressi siano assegnati di diritto alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori dei tribunali del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori; prevedere che a seguito della soppressione delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i procuratori della Repubblica siano assegnati di diritto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale con funzioni di responsabile dell'ufficio autonomo specializzato;
   prevedere che in futuro il presidente della sezione e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero suddetti vengano nominati in base ad un concorso esterno indetto dal CSM e che costituisca titolo preferenziale per la nomina, la specializzazione in materia di persona, famiglia e minori;

   sostituire il numero 1-quinquies) con il seguente:
    1-quinquies)
prevedere e disciplinare, anche con appositi decreti ministeriali, l'automatica assegnazione del personale amministrativo alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori, all'ufficio autonomo del pubblico ministero presso la procura generale, cui sono trasferite le funzioni del tribunale per i minorenni e della procura presso il tribunale per i minorenni soppressi, e dettare la disciplina dell'assegnazione delle rispettive attrezzature;
   sostituire il numero 1-sexies) con il seguente:

    1-sexies) prevedere l'assegnazione delle sezioni di polizia giudiziaria specializzate esclusivamente a disposizione dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, per lo svolgimento delle più opportune attività di indagine sul territorio del distretto sia di natura penale, che civile nonché di controllo degli istituti di assistenza pubblici o privati per minori;
    sostituire il numero 2-ter) con il seguente:

    2-ter) prevedere che alla sezione specializzata distrettuale per la persona, la famiglia e i minori i magistrati e il presidente siano assegnati, attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le relative funzioni in via esclusiva; prevedere che i magistrati e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale siano assegnati all'ufficio attraverso un concorso indetto dal CSM con espressa indicazione di piante organiche predeterminate e che i predetti svolgano le funzioni in via esclusiva; prevedere altresì che il presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e il responsabile dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale siano rispettivamente responsabili, il primo dei programmi di gestione e dell'organizzazione dell'ufficio, il secondo del progetto organizzativo per la parte relativa alle materie e il personale di competenza; prevedere che l'attività della sezione specializzata distrettuale e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero sia esercitata in edifici autonomi, comunque in ambienti e locali rigidamente separati da quelli dei tribunali ordinari, al fine di assicurare la riservatezza nei procedimenti penali minorili e in tutti i procedimenti civili in cui si tratta del pregiudizio di minorenni;

  al numero 2-septies.3.1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica utilità che in ragione del loro ufficio abbiano notizia di minori che si trovino in condizioni di pregiudizio, tali da non essere risolvibili con interventi di natura assistenziale, sono obbligati a riferire al più presto all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale; il pubblico ministero destinatario della segnalazione ha, nella fase preprocessuale, compiti di approfondimento della situazione del minore, di coordinamento e di direzione dell'intervento dei pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica utilità, al fine di pervenire ad una archiviazione del caso o all'inoltro di un ricorso alla sezione distrettuale specializzata per la persona, la famiglia e i minori;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
prevedere che, in caso di pericolo grave ed attuale per la salute e l'integrità fisica e psichica del minore che imponga la sua urgente e non rinviabile messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, la pubblica autorità, di concerto con i Servizi preposti al Welfare diano immediata comunicazione, anche orale, all'ufficio autonomo del pubblico ministero per le persone, la famiglia e i minori, presso la procura generale, dandone comunicazione scritta, nelle ore immediatamente successive, e prevedere che il pubblico ministero distrettuale debba inoltrare il ricorso alla sezione specializzata distrettuale entro un congruo termine;
  numero 2-octies):
   dopo le parole:
siano esercitate aggiungere le seguenti: rispettivamente per i procedimenti di cui al numero 2);
   aggiungere, in fine, le parole: e per i procedimenti di cui al numero 2-bis), dall'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;
   sostituire il numero 2-decies) con il seguente: 2-decies) istituire presso le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis) l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale, prevedendo l'assegnazione dei magistrati e del responsabile attraverso un concorso esterno indetto dal CSM e l'esercizio delle funzioni in via esclusiva;
  numero 2-duodecies):
   sostituire le parole:
distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 2-decies)con le seguenti: all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale;
   dopo le parole: comunque assegnati alle sezioni specializzate aggiungere le seguenti: o all'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, presso la procura generale;
   numero 2-terdecies), sostituire le parole da: civili e penali fino a: nelle procure della Repubblica con le seguenti: per la persona, la famiglia e i minori di cui al numero 1), dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale di cui al numero 1-bis), delle sezioni specializzate delle corti d'appello e sezioni distaccate di cui al numero 2-quater);
   numero 7), sostituire le parole da: dotazioni organiche fino a: finanza pubblica con le seguenti: piante organiche delle sezioni specializzate distrettuali e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, nonché la rideterminazione delle dotazioni di personale amministrativo di entrambi gli uffici specializzati, tenendo conto della necessità di assicurare la trattazione celere e prioritaria di tutti i procedimenti che coinvolgono minori, delle diversificate competenze penali civili e sociali, dei flussi di lavoro e delle caratteristiche territoriali.

ident. 1.14.1.15.