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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.09. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/03/2016  [ apri ]
1.09.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali).

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.

  Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.
  L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.
  L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
  Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.
  A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.
  Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile.
  L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.
  La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, e alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.
  Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali.

ex 1. 096.