Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
h-quater) prevedere che i laureati in giurisprudenza, di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica anche presso la Corte di cassazione.