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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.389. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/03/2016  [ apri ]
1.389.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
  6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

ex 1. 182.