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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.383. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/03/2016  [ apri ]
1.383.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
quanto al giudizio di appello:
    1) previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro;
    2) previsione che, nella forma dell'appello, la parte indichi specificatamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata; previsione che l'atto contenga l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché i nuovi non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte;
    3) abrogazione delle norme recanti l'inammissibilità dell'appello;
    4) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva non perda di efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata;
    5) introduzione della facoltà, per il giudice, di condannare alle spese, indipendentemente dalla soccombenza, la parte che, in violazione delle disposizioni sulle impugnazioni incidentali, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale;
    6) stabilire che gli effetti della riforma o della cassazione parziale siano estesi anche ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata solo se questa è passata in giudicato;