Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».