Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2. 1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
2. 2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.