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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.399. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2016  [ apri ]
1.399.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
    2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
    3) prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio, prevedendo che per tali interrogazioni non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo, anticipato dal creditore, predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi;
    4) previsione della riduzione della metà del termine temporale per il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro da parte delle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.
    5) prevedere che il termine di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile sia riportato ai previgenti novanta giorni.