Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: tutela fino alla fine del numero con le seguenti: tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare:
2. 1) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero;
2. 2) prevedendo che il giudice possa dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati;
2. 3) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato.