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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.352. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2016  [ apri ]
1.352.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a)
quanto al processo di cognizione di primo grado:
    1) attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, a seconda della prospettata difficoltà della controversia;
    2) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, si elimini espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente, alle parti:
     2.1) un termine non superiore a sessanta giorni per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto;
     2.2) contestualmente i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
    3) eliminare la previsione di condizione di procedibilità della mediaconciliazione e della negoziazione assistita ove previsto;
    4) introduzione dell'obbligo di motivare sempre il rinvio della causa e di contenerlo entro un termine perentorio, fissato dalla legge in quattro mesi, prevedendo altresì che tale termine perentorio sia valutato solo in sede di valutazione del giudice;
    5) abrogare l'articolo 28l-sexies del codice di procedura civile;

    6) prevedere che le decisioni di rito e procedurali avvengano a norma del secondo comma dell'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile;

    7) prevedere che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia modificato dagli attuali sessanta giorni a quaranta giorni;

    8) prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati;

   a-bis) prevedere che per ogni procedimento civile la forma della domanda, o dell'impugnazione, sia il ricorso;

   a-ter) soppressione dell'articolo 45 del codice di procedura civile sul conflitto di competenza d'ufficio.