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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2016  [ apri ]
1.10.
inammissibile

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari:
    1) istituire presso ogni Corte di appello il tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio di tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che il CSM assegni magistrati i dirigenti secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado;
    1-bis) prevedere che il tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari tenga udienza nelle sedi distaccate dei tribunali del distretto, per garantire la prossimità all'utenza;
    1-ter) prevedere che il tribunale per la persona, dei minori e delle relazioni familiari, in ambito civile, sia competente per i procedimenti, da individuarsi in sede di legislazione delegata e anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, in materia di status personale, processi separativi e di divorzio, amministrazione di sostegno, interdizione e di inabilitazione, i procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;
    1-quater) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti;
    1-quinquies) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno specifico nucleo di polizia giudiziaria composto da persone esperte nelle materie relative ai minori di età e alle persone in possesso di specifica formazione multidisciplinare;
    1-sexies) prevedere che il tribunale in ambito civile si avvalga della collaborazione dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione, enti locali, aziende sanitarie e privati con essi convenzionati;
    1-septies) prevedere che giudici onorari e viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per un triennio prevedendo i casi di incompatibilità, astensione e ricusazione, la possibilità di conferma in via eccezionale per un altro triennio e che abbiano gli stessi compensi oggi previsti per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;
    1-octies) prevedere l'attivazione, da parte della Scuola Superiore della Magistratura, per magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e alla corrispondente sezione di Corte di appello di percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, in particolare prevedendo, con riferimento al processo in materia di responsabilità genitoriale:
     a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
     b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
     c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
     d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il tribunale e la procura minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita e l'integrità fisica del minore previsto dall'articolo 403 del codice civile.