All'emendamento 1.614 della Commissione, al capoverso lettera e-bis) aggiungere in fine i seguenti periodi: prevedere un adeguato sistema di controllo preventivo sul possesso, in capo ai soggetti nominabili consulenti tecnici d'ufficio, dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza; prevedere che in caso di mancato deposito della relazione nei termini assegnati – salva la richiesta di proroga concedibile per una sola volta se motivata e provata – il Consulente tecnico d'ufficio non avrà diritto alla liquidazione del compenso; prevedere che il mancato deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato dal giudice, determina la nullità della relazione e la sua inutilizzabilità, rilevabili d'ufficio o su istanza di parte;.