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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.06.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
8.06.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo).

  1. La Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ed estende la propria competenza ai reati previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi;
  2. Sono istituite le direzioni distrettuali antiterrorismo, competenti per i reati previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché per quelli ad essi collegati o connessi;
  3. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 102 è inserito il seguente: «Art. 102-bis. – (Direzione distrettuale antiterrorismo). – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati negli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 210-quinquies e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché a quelli ad essi collegati o connessi, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antiterrorismo designando i magistrati che devono farne parte per un periodo non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
  2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale antiterrorismo e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento dette investigazioni e per l'impiego della polizia giudiziaria.
  3. Fatti salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati negli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale e 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale nonché quelli ad essi collegati o connessi, i magistrati addetti alla direzione distrettuale antiterrorismo.
  4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antiterrorismo, la designazione dei magistrati avviene sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il Procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».