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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.14.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
5.14.

  Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le medesime finalità, di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 201 0, n. 66, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti sono autorizzate, per l'assunzione e l'immissione nei ruoli iniziati della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, allo scorrimento delle graduatorie degli idonei approvate e relative, ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, laddove applicabile. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale Unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015.»