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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.011.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
5.011.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Cessazione degli interventi militari navali di soccorso ai migranti clandestini in mare).

  Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.