Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Cessazione degli interventi militari navali di soccorso ai migranti clandestini in mare).
Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.