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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.07.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di fermo di indiziato di delitto).

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Nell'ipotesi indicata nel comma 1, il fermo di indiziato di delitto è consentito anche in assenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».