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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

a) Principi generali:

  1. La costruzione di nuovi edifici destinati a finzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a finzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizia o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3.

b) Norme di competenza regionale.

  Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indette secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
  3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del cernita 2.
  4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
  5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. 1 criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

c) Norme urbanistiche ed edilizie.

  1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:
   a) gli oneri previsti per Le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibite all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
   c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.

d) Norme di competenza statale.

  1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con Io Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1; nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
   b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
   c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
   d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176;
   e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;
   f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.

  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.
  6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
  7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

e) Ambito di applicazione e norme transitorie.

  1. L'articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, né alle confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.
  3. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma I, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.