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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.016.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
4.016.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

  1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto» dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
   b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
   c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
   d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai prìncipi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre

1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
   e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;
   f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.
  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.
  6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
  7. Il Ministro dell'interno può disporre b scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.