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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.100.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2015  [ apri ]
2.100.
approvato

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.
  1-ter. All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, di conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

  1-quater. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.».

Il Governo
2.100.

  All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico».
  1-ter. All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

  1-quater. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

Il Governo