Al comma 4, sostituire le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite» con le seguenti: «di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico dei Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno 2 CFU per mese di attività.