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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.1.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
17.1.

  Al comma 1 sostituire la parola: 68.000.000 con la seguente: 168.000.000.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. È autorizzata dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per Iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.
  1-ter. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50,000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi;
   all'articolo 20, comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) quanto a 200.000.000 mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis;
   all'articolo 20, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   h) permesso di prospezione; 2.000 euro per chilometro quadrato;
   i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10,000 euro per chilometro quadrato.
  2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».