Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conflui- scono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto-legge.