Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 90.001.726 per la partecipazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
Conseguentemente:
all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.;
all'articolo 20, compia 6, alinea, dopo il numero 11 aggiungere il seguente: 11-bis.