Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1, dopo le parole «della provincia di Bolzano», sono aggiunte le seguenti: «e della sede di Pescara»;
Alla lettera a) del comma 2 le parole «Abruzzi,» sono soppresse.