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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Dopo l'articolo 270-sexies codice penale è inserito l'articolo 270-septies;
  «Art. 1. 270-septies. – (Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
   1) La perdita della potestà genitoriale;
   2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
   3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
   4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.