All'articolo aggiuntivo 5.045, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di corrispondere alle emergenti esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale sul territorio nazionale e all'estero, è autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa complessiva di 22,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, da destinare all'Arma dei carabinieri, per l'acquisto di veicoli, mezzi, equipaggiamenti e sistemi, anche speciali e tecnologici, materiali protettivi e d'armamento, nonché per interventi di adattamento e rinnovo di strutture e impianti.
b) al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede:
a) quanto a 7,2 milioni di euro, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2015, e a 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.