Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Al decreto-legge del 18 febbraio 2015, n. 7 apportare le seguenti modificazioni:
Conseguentemente all'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:
«7. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente: Art. 1095 – Attribuzione del grado di vertice per il comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto.
1. All'ufficiale più anziano del corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.
2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore.
3. Il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo non comporta maggiori oneri per lo Stato. Per tali figure non è prevista nessuna indennità di funzione.»