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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.100.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2015  [ apri ]
13.100.
approvato

  Al comma 1 sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «14 febbraio 2015» e sostituire le parole: «euro 1.348.239» con le seguenti: «euro 92.998»:

  Conseguentemente all'articolo 13:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 6, sostituire le parole:
«30 settembre 2015» con le seguenti: «31 marzo 2015»;
   c) al comma 7:
    1) sostituire le parole
«30 settembre 2015» con le seguenti: «31 marzo 2015»;
    2) sostituire le parole: «euro 448.766» con le seguenti: «euro 147.945»;

  Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
   b) al comma 4:
    1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;
    2) le parole «individuate con il decreto di cui al comma 1 «sono sostituite dalle seguenti: «a rischio di pirateria individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)»;
   c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».
  6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1o giugno 2015.».

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 6:
   a) all'alinea, sostituire le parole: «euro 874.926.998» con le seguenti: «euro 869.006.755»;
   b) alla lettera a), sostituire le parole: «euro 843.900.891» con le seguenti: «euro 837.980.648».

Il Governo
13.100.

  Al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, apportare le seguenti modificazioni:
  all'articolo 13:
   a) al comma 1:
    1) sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «14 febbraio 2015»;
    2) sostituire le parole: «euro 1.348.239» con le seguenti: «euro 92.998»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015;
   d) al comma 7:
    1) sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «31 marzo 2015»;
    2) sostituire le parole: «euro 448.766» con le seguenti: «euro 147.945»;
  all'articolo 15, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
   b) al comma 4:
    1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4. comma 13, del presente decreto» e le parole «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;
    2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a rischio di pirateria individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell’International Maritime Organization (IMO)»;
   c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono e soppresse sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».

  6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1o giugno 2015.».

  Conseguentemente:
  all'articolo 20, comma 6:
   a) all'alinea, sostituire le parole: euro 874.926.998 con le seguenti: euro 869.006.755;
   b) alla lettera a), sostituire le parole: euro 843.900.891 con le seguenti: euro 837.980.648.

Il Governo