Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,” sono aggiunte le seguenti: “dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,”».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono aggiunte le seguenti: «e patrimoniali».