Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono aggiunte le seguenti: «dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono aggiunte le seguenti: «e patrimoniali»;».
Al comma 1, lettera d), capoverso, il comma 1 dell'articolo 75-bis, è sostituito dal seguente:
«1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni».