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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.101.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2015  [ apri ]
3.101.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110».
  3-ter. All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo».
  3-quater. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono aggiunte le seguenti: «, caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o».
  3-quinquies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
  3-sexies. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert».
  3-septies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 3-sexies, detenute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia si sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.

Il Governo