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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.100.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2015  [ apri ]
3.100.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare», sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
   b) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
   c) al comma 5 è inserito il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.».

  3-quater. Gli obblighi per le imprese, di cui al comma 3-ter del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti.

Il Governo