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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.101.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2015  [ apri ]
2.101.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;
   b-ter) all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.»;
   b-quater) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-bis) è soppressa.».

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