Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».